ARTICOLO 1

La Società Italiana di Studi Araldici (da qui a seguire: Società) è un’associazione ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana ed è senza scopi di lucro, originariamente denominata Centro Studi Storici Araldici e della Tradizione (fondato il 16.01.1982, rogito notaio Angelo Pini di Modena).

ARTICOLO 2 – SCOPI

La Società ha lo scopo di promuovere gli studi storico-araldici e si propone di definire il ruolo dell’araldica nell’ambito delle scienze umane, di studiare le correlazioni interdisciplinari, di coordinare ricerche, di dotare i ricercatori di strumenti appropriati per i propri studi.

ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA

La Società ha la sua sede provvisoria presso il Presidente, un Vicepresidente o il Segretario. La sede scelta dovrà essere approvata dall’Assemblea e sarà cura del Segretario darne immediata comunicazione ai Soci.
La sua durata è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – SOCI

La Società è formata da studiosi, italiani o stranieri, che hanno interesse per l’arte e le scienze araldiche. Essa comprende due categorie di Soci: d’onore e benemeriti ed ordinari.

•  Sono Soci d’onore eminenti personalità del mondo della cultura storico-araldica proposti ed approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati, con le medesime modalità, Soci benemeriti persone che con opere di particolare importanza abbiano giovato alla Società. Sono tutti esclusi da onere finanziario. Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali. (Delibera Assemblea Generale Ordinaria del 17 maggio 1997).

•  Sono Soci ordinari gli studiosi ed i cultori di discipline storico-araldiche proposti ed approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

•  E’ dovere dei Soci osservare lo Statuto e , per il Soci ordinari, versare la quota annuale.

ARTICOLO 5 – ACCETTAZIONE DEI SOCI ORDINARI

•  Tutte le candidature vanno indirizzate alla Società per iscritto e con la presentazione di un Socio.

•  Per essere ammesso, il candidato deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 4.

ARTICOLO 6 – DIMISSIONI DEI SOCI

•  Un Socio può dimettersi dalla Società comunicandolo per iscritto al Presidente almeno sei mesi prima della fine dell’anno.

•  Tutti i Soci che non pagheranno la quota associativa per due anni di seguito, malgrado i solleciti, saranno dimissionari d’ufficio.

•  Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale può allontanare un Socio con effetto immediato senza far conoscere i motivi della propria decisione.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA GENERALE

•  l’Assemblea Generale ordinaria della Società si riunisce almeno una volta all’anno.

•  Essa è convocata dal Presidente con preavviso di un mese su deliberazione del Consiglio Direttivo.

•  I Soci ordinari in regola con la quota associativa per l’anno in corso partecipano al dibattito, votano le risoluzioni e possono farsi rappresentare da un altro Socio ordinario presentando delega scritta indicante il nome di entrambi. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di cinque deleghe.

•  L’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti e rappresentati, in seconda convocazione.

•  L’Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati. Le elezioni richiedono la maggioranza assoluta alla prima tornata, mentre alla seconda è sufficiente quella relativa. E’ vincolante la maggioranza dei due terzi per la modifica dello Statuto e la liquidazione.

•  L’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari a norma dell’artico 20 del c.c.

•  Le votazioni si effettueranno per alzata di mano a meno che un membro non richieda lo scrutinio segreto.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA GENERALE – COMPETENZE SPECIFICHE

•  L’Assemblea Generale è il supremo organo della Società.

•  L’Assemblea Generale vaglia ed approva la relazione sociale e finanziaria del Consiglio Direttivo dedicata al periodo esaminato.

•  L’Assemblea Generale elegge, tra i Soci ordiari per due anni, i membri del Consiglio Direttivo: essi sono rieleggibili. In caso di vacanza di uno dei Consiglieri per dimissioni o altra causa, il Consiglio può cooptare un nuovo Consigliere che resta in carica fino allo scadere del biennio

•  L’Assemblea Generale nomina un presidente tra i membri dello stesso, per due anni: il Presidente è rieleggibile.

•  L’Assemblea Generale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri (due effettivi e un supplente) che resta in carica per un biennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria della Società e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile. Interviene in Assemblea Generale per sottoporre la propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; assiste ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, quando lo stesso sia chiamato a deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi, o su materie di carattere amministrativo.

•  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale per un biennio e gli stessi sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

A. dà al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza o esclusione dei Soci;

B. compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e la Società sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e tra i Soci per quanto riguarda problemi o circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative. Le decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri, per iscritto, dovranno essere motivate e saranno vincolanti.

•  L’Assemblea fissa le quote dei Soci ordinari per l’anno successivo.

•  L’Assemblea adotta e modifica lo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari presenti o rappresentati, convocati in apposita Assemblea Generale Straordinaria.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANIZZAZIONE

•  Il Consiglio Direttivo della Società è composto da undici membri e si riunisce tutte le volte che è necessario (Delibera dell’Assemblea Generale Ordinaria del 12 marzo 1995 e del 2 marzo 2002).

•  Esso designa, al suo interno, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

•  Esso è convocato con un preavviso di 15 giorni dal Presidente o dal Vicepresidente più anziano o, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano. L’anzianità è riferita al periodo di appartenenza alla Società.

•  Il Consiglio Direttivo è legalmente riunito quando almeno sei dei suoi componenti sono presenti o rappresentati. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Ciascuna delega equivale ad un voto, ma un Consigliere non può avere più di una delega.

•  Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza relativa. Il voto del Presidente in caso di parità è determinante.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

•  Il Consiglio Direttivo esegue le decisioni dell’Assemblea Generale, amministra e rappresenta la Società , ne fissa gli indirizzi culturali, assicura i collegamenti con Enti ed Associazioni similari e stabilisce il programma d’attività della Società.

•  Stende verbali scritti delle sue riunioni e delle Assemblee Generali. Questi verbali sono firmati dal Presidente e dall’estensore.

•  Esso è incaricato di occuparsi di tutto ciò che non è di competenza dell’Assemblea Generale.

ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA

La Società e rappresentata dal Presidente ai sensi di legge.

ARTICOLO 12
 – FINANZE

•  Le quote associative e le oblazioni volontarie sono le uniche risorse della Società, tutti i Soci sono impegnati nel versamento puntuale delle quote di loro spettanza.

•  La Società può sollecitare contributi per la realizzazione di particolari manifestazioni.

•  Il Consiglio Direttivo gestisce le finanze della Società.

ARTICOLO 13 – LIQUIDAZIONE

•  Solo l’Assemblea Generale Straordinaria può decidere la messa in liquidazione della Società. Essa non può essere decisa che con la maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari.

•  Qualora l’Assemblea Generale decida la messa in liquidazione della Società, l’Archivio e la Biblioteca saranno donati ad un’istituzione similare o ad una Biblioteca Pubblica o ad un Archivio di Stato scelti a maggioranza.

•  Le somme disponibili saranno devolute in beneficenza.

ARTICOLO 14 – DIVERSI

•  Viene adottato quale emblema ufficiale della Società uno scudo sagomato a cartoccio, così blasonato:

Partito di tre e troncato di uno: nel 1°, di Venezia (d’azzurro, al leone alato di San Marco d’oro, passante, la testa in maestà, nimbata dello stesso, tenente tra le branche anteriori un libro aperto, pure d’oro, carico delle parole in lettere capitali di nero PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS , movente dal mare, al naturale); nel 2°, di Firenze (d’argento, al giglio sbocciato d’azzurro); nel 3°, del Regno di Sicilia (inquartato in croce di Sant’Andrea: nel 1° e nel 3°d’Aragona (d’oro, a quattro pali di rosso) nel 2° e nel 4° di Svevia (d’argento, all’aquila col volo spiegato, coronata, di nero – quella del 4° con la testa rivoltata); nel 4° di Milano o di Visconti-Sforza (d’argento, al biscione d’azzurro, ondeggiante in palo, coronato d’oro, ingollante un fanciullo ignudo di rosso); nel 5° di Genova (d’argento, alla croce di rosso); nel 6° di Roma (di rosso, alle lettere capitali S. P. Q. R. , ordinate in banda e precedute da una crocetta patente, d’oro); nel 7° del Regno di Napoli o d’Angiò antico (d’azzurro, seminato di gigli d’oro, al lambello di quattro pendenti di rosso, attraversante nel capo); nel 8° del Regno di Sardegna (d’argento, alla croce di rosso, accantonata da quattro teste di moro al naturale, attorcigliate del campo); innestato in punta dalla Santa Sede (di rosso, a due chiavi, l’una d’oro l’altra d’argento, passate in croce di Sant’Andrea, gli ingegni in alto, gli anelli legati da un cordone d’oro, sormontante dalla Tiara Pontificia o Triregno, d’argento, tricoronata d’oro, guarnita di due nastri d’argento frangiati d’oro); sul tutto di Savoia (di rosso, alla croce d’argento).

Lo Statuto, adottato l’undici gennaio 1986, è stato modificato dall’Assemblea Generale Ordinaria del 20 dicembre 1987, del 12 marzo 1995, del 17 maggio 1997, del 2 marzo 2002.

Registrato presso il 2° Ufficio delle Entrate di Torino il 17 marzo 2003 )